Normativa per il trasporto di medicinali |
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Riesponiamo in sintesi il decreto del 06-07-1999 del Ministero della Sanità.
Al punto 4.6 viene specificato: "I mezzi impiegati per il traspo di medicinali devono essere dotati di attrezzatura che garantisca la temperatura di trasporto idonea ed il rispetto delle norme sanitarie". Quindi tali mezzi devono essere provvisti di adeguata coibentazione interna ed eventuale gruppo frigo, salvo casi eccezionali e documentati. La temperatura di trasporto varia tra i 18 e 22 °C, vanno comunque mantenute le prescrizioni di temperatura controllata riportate nelle confezioni dei farmaci. Ricordiamo che l’articolo 8 del Decreto 6 luglio 1999 del Ministero della Sanità stabilisce che si applicano le sanzioni previste dall’articolo 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 538 , nell’ipotesi di violazioni delle disposizioni recate dalle presenti linee direttrici.
Pertanto per chiunque viola le disposizioni del presente decreto soggiace alla sanzione amministrativa da € 3.098,00 a € 9.296,00 tenuto conto delle eventuali sanzioni penali eventualmente applicabili.
Scaricatevi il DECRETO 06-07-1999 DEL MINISTERO DELLA SANITA'.PDF
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