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Autorizzazione sanitaria e requisiti dei mezzi per il trasporti di prodotti alimentari PDF Stampa E-mail

Autorizzazione sanitaria  per trasporto alimenti

L'art. 44 D.P.R. 327/80 prevede che siano soggetti ad autorizzazione sanitaria:

  • le cisterne ed altri contenitori adibiti al trasporto di sostanze alimentari sfuse;
  • i veicoli adibiti al trasporto di alimenti surgelati per la distribuzione al dettaglio;
  • i veicoli adibiti al trasporto di carni fresche e congelate e prodotti della pesca freschi e congelati.

L'Autorizzazione Sanitaria ha validità di due anni dalla data del rilascio (art. 46 DPR 327/80).


Requisiti dei mezzi di trasporto alimenti art. 43 del DPR 327/80:

  • il trasporto di alimenti deve avvenire con mezzo igienicamente idoneo, tale da assicurare un’adeguata protezione, evitare la contaminazione tra  sostanze alimentari trasportate, anche per agenti atmosferici o fattori ambientali;
  • mantenere obbligo alla pulizia del mezzo di trasporto, evitando le contaminazioni batteriche delle sostanze trasportate, il mezzo deve avere bordi arrotondati per una miglio pulizia;
  • divieto di promiscuità di trasporto di diverse sostanze alimentari, in quanto possono modificare le caratteristiche dei prodotti o possono comunque inquinarli, salvo l'uso di confezioni o imballaggi stagni.

Per tutti i mezzi di trasporto devono essere rispettati inoltre i requisiti indicati al capitolo IV dell’allegato del D.Lg.vo 155/97 con redazione di relativo Piano di Autocontrollo Aziendale.

La domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Sanitaria, deve essere inoltrata al Comune competente per territorio (Sindaco) in relazione alla residenza del proprietario del veicolo,  art. 45 DPR 327/80:

  • nome o ragione sociale e sede dell’Impresa;
  • estremi d’identificazione del veicolo;
  • indicazioni delle sostanze alimentari al cui trasporto si intende destinare il veicolo;
  • indicazione dei luoghi ove di norma l’ impresa ricovera il veicolo al fine dell’operazione di lavaggio, disinfezione e disinfestazione;
  • dichiarazione della Ditta costruttrice attestante che i materiali impiegati, se destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari trasportate, siano conformi ai requisiti di legge;
  • attestazione di versamento;
  • attestato A.T.P. , ove previsto.
 

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